AVVERTENZA:
   Il titolo del presente decreto e' stato modificato dalla legge  di
conversione con quello soprariportato.
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123",
il D.L. n. 123/1995, di contenuto  pressocche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1995).
   Nella  Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1995 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
                               Capo I
           INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE DEPRESSE
                              Art. 01.
                          F i n a l i t a'
(( 1. Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di ))
(( cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente ))
(( decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori     ))
(( specificati nel presente capo e nei capi II e III.              ))
                               Art. 1.
                  Agevolazioni in forma automatica
  1.  (( Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle
aree depresse, )) le somme individuate dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di
incentivi industriali in forma automatica  nelle  aree  depresse  del
territorio   nazionale   ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  3,  del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,  affluiscono  all'apposita  sezione
del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n.  32,  convertito  dalla  legge  7  aprile 1995, n. 104, per essere
versate trimestralmente  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in
relazione agli interventi di cui al comma 2.
  2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio
1995,  n.  41,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, il CIPE, su proposta del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  nel  rispetto  dei  principi e degli
indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle  aree
depresse,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui al comma 1, individua
l'ammontare   massimo   dell'agevolazione,   la    tipologia    degli
investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta
le  modalita'  e  le  procedure di attuazione, approvando altresi' un
apposito  modello  di  documento  dal  quale  dovra'   risultare   in
particolare  l'investimento  da effettuare e l'importo del beneficio.
Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello,  sara'
utilizzato  dal  beneficiario  delle  agevolazioni, che si avvale del
conto fiscale  di  cui  alla  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  e
successive  modificazioni,  solo  dopo  la  liquidazione finale delle
agevolazioni  stesse,  effettuata  sulla  base  di  una  verifica  di
regolarita'  meramente  formale,  per  il  pagamento  di  imposte che
affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute  in
qualita'  di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo
di corrispondente regolazione contabile  per  i  concessionari  della
riscossione,  ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo.
Con decreto del Ministro delle finanze, da  emanarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
approvate le  norme  attuative  sulla  regolazione  contabile  per  i
concessionari della riscossione.
  3.  Il  documento  di  cui  al  comma  2 e' presentato al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  ai  fini  della
prenotazione  delle  risorse.  L'importo  dell'agevolazione  in forma
automatica e' pari (( al 60  per  cento  ))  dell'intensita'  massima
delle  agevolazioni  consentite  dalla Unione europea. L'accesso alle
agevolazioni  in  forma  automatica  esclude  ogni  possibilita'   di
richiedere   ed   ottenere,   a  qualsiasi  titolo,  per  i  medesimi
investimenti, altre agevolazioni. La limitazione (( del 60 per  cento
)) non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da
disposizioni    normative   finalizzate   a   favorire   specialmente
l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensita' massima consentita
dall'Unione europea.
  4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro  diciotto  mesi
dalla   presentazione  del  documento  come  prevista  dal  comma  3,
l'investimento  deve  risultare  effettuato  ed  interamente   pagato
l'importo delle relative spese.
  5.  Fermo  quanto  previsto  dalle disposizioni penali, al soggetto
beneficiario  delle  agevolazioni  in  forma  automatica,  che  abbia
rilasciato  false  dichiarazioni,  il  Ministero  dell'industria, del
commercio e  dell'artigianato  applica  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria   in   misura   da   due   a   quattro   volte   l'importo
dell'agevolazione liquidata.
  6.  Nel  periodo intercorrente tra la presentazione del documento e
la liquidazione della agevolazione il Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e' tenuto ad acquisire la documentazione
antimafia  ai  sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e
successive modificazioni.